A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Inps, Circolare 18.5.2007 n. 88

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