Con sentenza n. 5378/2006 la S.C. ha già affrontato il problema della revisione delle disposizioni sull'assegno di divorzio per giustificati motivi (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970) in relazione peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato nell'ipotesi in cui esse siano conseguenza di una sua libera scelta riguardo all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa (quali, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare l'entità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, più radicale, di cessare la stessa attività professionale). Allineandosi all'orientamento delineato, la Cassazione....leggi tutto....
Visualizza il testo integrale della sentenza su MioLegale.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: