"E' nulla per illiceità dell'oggetto la delibera dell'assemblea dei condomini" che disponga la realizzazione di un'opera edile abusiva "in violazione delle nome imperative di cui agli artt. 31 e 41, L. 17 agosto 1942 n. 1150" (Legge urbanistica) "e agli artt. 10 e 13, l. 6 agosto 1967 n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica)". E' questo il principio di diritto che si ricava da una recente sentenza (Sent. 1626/2007) della Corte di Cassazione nella quale si precisa altresì che "è nulla per impossibilità dell'oggetto" la delibera dell'assemblea dei condomini "che pregiudichi la sicurezza di un fabbricato mediante la copertura di spazi comuni aventi la connaturale destinazione dell'aerazione delle unità immobiliari dei singoli condomini che su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad assicurare un ricambio dell'aria alle necessità anche potenziali delle dette unità".

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