"Il datore di lavoro, la cui attività consista tra l'altro nel trattamento e cura di pazienti oligofrenici, soggetti incapaci della sorveglianza dei quali egli è tenuto erga omnes ex art. 2047 c.c., è specificamente responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio sul lavoro subito dal personale sanitario per comportamenti aggressivi degli stessi pazienti ove non provi in positivo di aver adottato tutte le più idonee misure di prevenzione che, secondo la particolarità di tale attività, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità, la mera prova dell'imprevedibilità del comportamento aggressivo del paziente".
È questo il principio ricavabile dalla lettura di una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n. 17066/2007) con la quale i giudici hanno accolto il ricorso proposto da un'infermiera, aggredita da un paziente affetto da disturbi del comportamento all'interno del centro di igiene mentale presso il quale prestava servizio, e riconosciutole il diritto ad essere risarcita dei danni subiti, ovvero lesioni con postumi permanenti, da parte dell'Azienda, per non avere quest'ultima provato di aver adottato "tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, quali protocolli di comportamento per il personale sanitario nel caso di stato di agitazione di tali pazienti, astrattamente idonee ad evitare danni ai lavoratori".

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