La Cassazione, con sentenza n. 34860/2003, ha stabilito che in caso di mancata ricezione di un fax, spetta al destinatario allegare le ragioni della mancata ricezione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34860 dello scorso 17 ottobre, ha stabilito che in caso di mancata ricezione di un fax, spetta al destinatario allegare le ragioni della mancata ricezione, che non possono evidentemente consistere nella mancata osservanza delle regole per mantenere in efficienza l'apparecchiatura ricevente.

Osserva la Corte che il fax è uno strumento che permette di inviare a distanza messaggi scritti mediante l'utilizzazione della linea telefonica.

L'apparecchio trasmittente, poi, registra la realizzazione del collegamento con l'apparecchio destinatario della trasmissione e, quindi, l'avvenuta ricezione del messaggio con un segnale scritto OK o altro equivalente, accompagnato dalla data e dall'ora che ne costituisce l'attestazione. In presenza di tale registrazione, spetta secondo le regole generali al destinatario il quale contesti che la trasmissione non sia invece avvenuta la prova della mancata ricezione.


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