"Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. "perdite provvisorie", previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE dei Parlamento europeo e dei Consiglio (in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) approvata il 21.4.2004 e già considerate risarcibili dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema sotto forma di "modifiche temporanee dello stato dei luoghi" (vedi Cass., Sez. III, 15.10.1999, n. 13716). La risarcibilità delle perdite temporanee è giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo dì danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo". È questo il principio ricavabile dalla lettura della sentenza
n. 16575/2007 nella quale la Cassazione, riprendendo il contenuto di una precedente pronuncia (n. 439/1994), torna anche a definire la complessa fattispecie del danno ambientale individuando una sua triplice dimensione: "personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione dei diritto dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali)".

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