In una recente pronuncia (Sent. n. 12875/2007) la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una donna, direttore di un'agenzia postale, che durante tre anni di servizio era rimasta coinvolta in due rapine a mano armata - nel corso delle quali le era anche stato azionato contro un estintore - che le avevano provocato un trauma emotivo sfociato in un grave stato ansioso ed in un rialzo della pressione arteriosa. I Giudici, in particolare, hanno ritenuto che la donna avesse diritto a percepire l'indennità Inail per infortunio sul lavoro
anche se l'evento criminoso non poteva configurarsi quale causa unica dell'aggravamento delle patologie ma come mera concausa delle stesse. La preesistenza di uno stato patologico, in sostanza, non è a giudizio della Corte idoneo ad escludere il nesso causale quando l'infortunio ne aggrava le conseguenze. A sostegno della tesi i Giudici richiamano il principio sancito da una precedente sentenza (Cassazione n. 6722/2003) nella quale si afferma che "anche nella materia degli infortunati sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" e conclude che "ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo non occorre che il secondo sia causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa o causa scatenante".

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