Se si acquista una sostanza stupefacente per uno o più amici e poi la si consuma insieme, questa condotta, definita "consumo di gruppo", non integra il reato di spaccio di cui all'art. 73 del DPR n. 309/1990, ma un illecito amministrativo

Acquisto droga per amici, quali responsabilità

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Una Cassazione piuttosto risalente, ossia la sentenza n. 39313/2001 della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha escluso la punibilità dell'acquisto di droga per conto di amici e con i soldi di questi, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

E' stato così prosciolto un ragazzo, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva dichiarato di aver effettuato i plurimi acquisti di hashish per conto e previo accordo con gli amici tra cui poi suddivideva la sostanza, che normalmente veniva fumata in gruppo.

Nei successivi 20 anni è cambiato qualcosa o chi acquista droga per gli amici e poi ne consuma un pò con loro è ancora non punibile? Vediamo cosa dice al riguardo la giurisprudenza.

Reato comprare eroina per gli amici

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Nel 2019 a quanto pare la Cassazione non ha cambiato idea. Nella sentenza n. 29962/2019 gli Ermellini hanno deciso su un caso di cessione della metà di due dosi di eroina. Condotta per la quale un giovane viene ritenuto responsabile penalmente e condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa.


Accuse dalle quali l'imputato

si difende contestando il mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, dell'"acquisto di gruppo". L'imputato evidenza che nell'atto di gravame aveva evidenziato i seguenti elementi, ossia che: "era insieme a altri due tossicodipendenti, che solo per circostanze casuali era stato lui a contattare il fornitore e consegnare la droga agli amici, e che l'acquisto per il "gruppo" era un'abitudine consolidata per ragioni di solidarietà tra tossicomani (...) erroneamente la sentenza impugnata ha valorizzato la dichiarazione dell'imputato di non avere intenzione, al momento dell'acquisto in contestazione, di assumere droga, per aver fatto ciò poco prima: in realtà, l'elemento in questione fa risaltare come l'idea dell'imputato
sia cambiata proprio per effetto dell'incontro con i due amici, in linea con quanto affermato da uno di essi a dibattimento. Si osserva, ancora, che è irrilevante la mancata partecipazione dell'imputato all'acquisto mediante la dazione di denaro, perché ciò che conta è la volontà di acquistare la sostanza per il "gruppo" e di partecipare alla consumazione della stessa, come si evince dalla elaborazione della giurisprudenza (Sez. U, n. 4 del 28/05/1997 e Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013)."

La Cassazione però respinge questo motivo di ricorso in quanto: "E' ormai ampiamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza in ordine alla configurabilità del cd. "consumo di gruppo", quale situazione da cui discende la non punibilità della condotta. Precisamente, secondo questo indirizzo, dal quale non vi sono ragioni per dissentire, ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, a condizione che:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto

Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del cd. "acquisto di gruppo", all'esito di una ricostruzione del fatto attenta ad una pluralità di elementi ritenuti rilevanti."

Fatta questa premessa la Cassazione ha rilevato che dalla sentenza impugnata della Corte di Appello è emerso che: "l'odierno ricorrente aveva svolto il ruolo di intermediario, non aveva contribuito finanziariamente all'acquisto, e non aveva, al momento dell'incarico, l'intenzione di assumere droga. Conclude, quindi, che deve escludersi la configurabilità del cd. "acquisto di gruppo" perché l'iniziativa dii acquistare la droga era partita da altre persone, e non certo dall'imputato, il quale non aveva partecipato economicamente all'acquisto e non aveva intenzione, al momento della ricezione dell'incarico, di assumere la sostanza stupefacente. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono immuni da vizi logici o giuridici."

La sentenza della Cassazione n. 19638/2022 va ancora oltre in relazione ai presupposti necessari a escludere il reato e a configurare il consumo di gruppo, non punibile penalmente. Detta pronuncia specifica infatti che: "non ricorre tale ipotesi quando:

  • difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
  • della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
  • della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
  • dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi;
  • dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014)."

Quando acquistare droga per gli amici è reato

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Di recente la Cassazione si è trovata invece a decidere in relazione al ricorso di un imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che il soggetto però ha contestato in quanto, a suo dire, i giudici di merito avrebbero escluso erroneamente la sussistenza di un consumo di gruppo.

Motivo di doglianza che però la Cassazione ha respinto con la sentenza n. 20642/2022, richiamando un importante principio sancito dalle SU n. 25401/2013, che hanno avuto modo di chiarire che: "anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto."


Ipotesi questa che nel caso di specie non sussiste in quanto "sulla base delle dichiarazioni rese dalla (...), la quale ha riferito di essersi sentita male dopo aver assunto una dose di stupefacente che era stata portata dall'(imputato), il quale non le aveva chiesto nulla in cambio. Su queste basi, pur ammettendo che i due avessero consumato insieme la cocaina, la Corte di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni dinanzi indicate per l'assorbente ragione che la droga era stata portata dall'imputato, il quale la deteneva per averla egli stesso - e solo lui - acquistata in precedenza, essendo irrilevante, ai fini della configurabilità del "consumo di gruppo", il fatto che egli abbia ceduto gratuitamente una dose alla donna."


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