I lavoratori socialmente utili non sono pubblici impiegati. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 15 marzo 2007 n. 1253, in merito ad un ricorso presentato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza del Tar per la Puglia, che aveva accolto le doglianze di una candidata che era stata esclusa da un concorso pubblico, il cui bando prevedeva tra i requisiti il possesso di un rapporto di pubblico impiego, con la motivazione che il servizio prestato, in qualità di L.S.U. utilizzata da un Comune, non rientra nella ipotesi prevista. Il Collegio, con la decisione in argomento, richiamando conforme giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che le caratteristiche dei lavori socialmente utili
non ne consentano la qualificazione come rapporto di impiego per le seguenti motivazioni: 1) per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); 2) riguarda un impegno lavorativo certamente precario; 3) non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; 4) per le caratteristiche peculiari che presenta quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali. (in tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278; 31.8.2004 n.5726). Orbene, sulla base di queste considerazioni, i giudici di Palazzo Spada riguardo la fattispecie in esame, hanno concluso accogliendo il ricorso del Ministero dell'Istruzione e, pertanto, affermando che, in assenza della equiparazione ad un rapporto di impiego, il lavoratore socialmente utile non ha titolo per partecipare alla procedura concorsuale riservata ai pubblici impiegati. Gesuele Bellini
Consiglio di Stato, 15 marzo 2007, n. 1253 - Gesuele Bellini

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