Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5979/2007) hanno stabilito che in caso di sussistenza di dubbi circa la persistenza o meno dei prescritti requisiti psicofisici e di idoneità tecnica alla guida, la competenza a decidere è dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa e non anche del giudice ordinario. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che "il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente di guida può sì trarre occasione dall'accertamento d'un'infrazione al C.d.S., come nel caso di specie, ma non è a questa connesso, in quanto non ne è condizionato, né ne costituisce una sanzione accessoria - suscettibile, in quanto tale, d'impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria con lo speciale procedimento oppositorio di cui alla L. n. 89 del 1981, art. 22 - tra l'altro della sanzione non avendo né le caratteristiche, né le finalità, né gli effetti, tanto che, onde prevenire l'inottemperanza all'ordine di revisione del quale si discute emesso dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché dal Prefetto nei casi previsti dal successivo art. 187, tale inottemperanza il legislatore ha ritenuto di configurare nei successivi commi secondo e terzo quale autonomo illecito assoggettato, esso sì, a sanzione" e che "il citato art. 128 C.d.S., disciplinante al comma primo le ipotesi di revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, infatti, non configura la revisione non, come si è evidenziato, quale determinazione applicativa di sanzione amministrativa, bensì, al pari d'analoga disposizione del precedente testo unico (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 189), quale provvedimento amministrativo, la cui adozione è rimessa alla discrezionalità
della P.A. che ha la facoltà, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse nell'ambito di competenza ed ove ravvisi la ricorrenza dei necessari presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza, in capo al soggetto preso in considerazione, dei requisiti e dell'idoneità necessari all'esercizio della guida, così che abbiano a garantirsi la sicurezza del traffico stradale e l'incolumità dei cittadini e dello stesso soggetto".
Leggi la sentenza

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: