In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, con la quale è stata confermata una condanna di un medico e tre pazienti (per truffa aggravata continuata e concorso in falso ideologico in atto pubblico continuato), si è chiarito che gli interventi fatti per motivi di religione come la circoncisione non possono essere rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Già in precedenza la Corte d'Appello di Milano aveva condannato gli imputati avendo rilevato che il medico incriminato aveva eseguito l'intervento di circoncisione presso una clinica privata convenzionata, ponendo poi a carico del SSN il costo degli interventi.
E'stato dunque bocciato il ricorso alla Suprema Corte attraverso il quale i protagonisti della vicenda intendevano contestare la sussistenza del reato di truffa sulla base di una circolare che a loro dire dimostrava che prima del 2002 le circoncisioni rituali non erano considerate interventi rimborsabili.
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 17441/2007) ha respinto i ricorsi e ha rilevato che i Giudici di merito avevano correttamente evidenziato "che le vere ragioni della gran parte degli interventi chirurgici contestati […] erano da individuare in quelle religiose" essendo emerso dall'esame dei pazienti che questi ed altri si conoscevano e frequentavano insieme la moschea. Nel corso di tale frequentazione, uno dei pazienti aveva fatto il nome del medico disposto a operare e a porre le spese a carico del SSN.

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