La notifica del precetto tra diritto amministrativo e diritto processuale civile

Notifica precetto

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Per poter avviare il processo esecutivo è necessaria la preventiva notificazione dell'atto di precetto: ciò si evince dal disposto dell'articolo 479 c.p.c. a tenore del quale se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Ai sensi dell'articolo 480 comma 1 c.p.c. il precetto consiste nella intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 giorni con l'avvertimento che si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto assolve allo scopo di rendere solenne l'intenzione del creditore di procedere alla esecuzione forzata esplicitando la manifestazione di volontà, già palesata con la notificazione del titolo esecutivo [1].
La sua finalità è quella di avvertire il debitore dell'intenzione del creditore di aprire il processo esecutivo [2] e di determinare la misura dell'obbligo che potrebbe in astratto aver subito una modificazione rispetto a quanto indicato nel titolo esecutivo [3].

Il precetto nei confronti della PA

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Il precetto nei confronti di una Pubblica Amministrazione deve essere notificato, unitamente al titolo esecutivo, alla Pubblica Amministrazione stessa.

L'articolo 14 del dl numero 669 del 31 dicembre 1996, "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", stabilisce, al primo comma, che "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto".

Termine notifica precetto PA

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La notifica del precetto nei confronti della Pubblica Amministrazione è sottoposta, quindi, ad un termine di 120 giorni, che decorrono dalla notifica del titolo esecutivo.

Dove va eseguita la notifica

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Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e devono contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio [4].

Il pignoramento di crediti ex art. 543 c.p.c.

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Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa [5].
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate [6].

Note bibliografiche

[1] A. M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Wolters Kluver, Milano, 2015, p. 230.

[2] Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, II, Padova, 1938, pp. 38 e ss.

[3] Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, p. 107.

[4] Articolo 14 comma 1 bis del dl numero 669 del 1996.

[5] Ibidem.

[6] L'articolo 14 comma 1-ter del dl numero 669 del 1996 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti c.p.c. promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.


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