La regola dell'anonimato per le prove scritte dei concorsi pubblici, che in linea generale, anche in mancanza di una espressa previsione del bando di concorso, deve essere rispettata, non va osservata invece nel caso in cui il bando di concorso preveda una prova pratica consistente nella compilazione di un modulo e la discussione di un caso esaminato. A questa conclusione è giunto il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 19 marzo 2007, n. 1285. La vicenda ha visto coinvolto un medico che ha partecipato ad un bando di concorso, il quale prevedeva due prove, una pratica e una orale; la prima consiste in una relazione scritta redatta su un apposito modello e la discussione del caso esaminato, da effettuarsi attraverso l'esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico. Per il Collegio, a cui si è rivolto l'ente che aveva bandito il concorso, soccombente in primo grado, l'applicazione della regola dell'anonimato, che ha la funzione di evitare il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni nei pubblici concorsi assume un carattere cogente solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso. Nel caso in esame, in cui la prova pratica era unica ma strutturata in due momenti, perfettamente complementari e coerenti: compilazione del modulo e discussione del caso esaminato; mentre l'obiettivo che l'ente mirava a conseguire con la procedura concorsuale in argomento era l'accertamento delle "capacità tecnico - professionali" dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato. Pertanto, il Consiglio di Stato, sulla base di queste considerazioni, ha concluso per l'accoglimento del ricorso a favore dell'ente, in quanto l'effettuazione della prova pratica non poteva essere assoggettata alla regola dell'anonimato. Gesuele Bellini
Consiglio di Stato 19 marzo 2007, n. 1285 - Gesuele Bellini

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