Qualora, a seguito di separazione, alla moglie venga attribuito il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito senza che nulla si stabilisca circa le spese inerenti all'immobile, queste devono essere ripartite secondo criteri desumibili dalla disciplina normativa degli istituti giuridici in cui si verifica analoga situazione di distacco soggettivo del godimento dell'immobile dal diritto di proprietà: saranno quindi a carico del titolare del diritto di godimento tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso -e cioè quelle che sono conseguenza del modo in cui è stata usata la cosa- e non invece quelle che derivano da vetustà o fortuito (artt. 1575 n. 2, 1576 e 1609 cod. civ.) che dovranno essere poste a carico del proprietario unitamente alle spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà o alla sua conservazione.
Tribunale di Mantova 23 febbraio 2007, n. 229 - Est. Dr. Andrea Gibelli.

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