La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 5447/2007) ha stabilito che non costituisce irregolarità della sanzione la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione. I Giudici del Palazzaccio hanno poi precisato che "nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente". Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di un automobilista che aveva proposto opposizione avverso un verbale di contestazione dell'articolo 7 Cds (sosta vietata), tra le altre cose, per la la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione.
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