Non può essere corrisposto il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte al dipendente che sostituisce il titolare momentaneamente assente. Questa in sostanza la decisone del Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 6 marzo 2007, n. 1048. Il caso ha riguardato una dipendente del disciolto INAM (Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori) transitata nei ruoli regionali di una USL (Unità Sanitaria Locale), dove viene inquadrata, come VII° livello retributivo funzionale, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo con l'approvazione delle tabelle di equiparazione ex art. 64, DPR n. 761/1979. Avendo esercitato mansioni superiori, tra cui, funzioni dirigenziali rientranti rispettivamente nel IX° e nel X° livello, l'interessata chiede i benefici della legge n. 207/85, che prevede l'inquadramento diretto nell'organico delle unità sanitarie secondo le mansioni esercitate nel caso di vacanza della relativa pianta organica.
Essendo rimasta inevasa l'istanza, la dipendente propone ricorso per un'unica complessa censura di violazione della legge n. 207/85, della legge n. 300/70, del D.P.R. 761 /79, dell'art. 36, cost. e dell'art. 2126 cc. Rigettato il ricorso in primo grado propone quindi appello al Consiglio di Stato. Il Collegio nel richiamare conforme giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 04 ottobre 2005, n. 5292) ha affermato che "il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori alla qualifica rivestita da parte dei dipendenti delle ASL in forza dell'art. 29 DPR n. 761/1979, sorge esclusivamente se le mansioni stesse corrispondono a un posto vacante in pianta organica, in quanto l'attribuzione delle mansioni si giustifica con la temporanea assenza di un titolare del posto, mentre non sarebbe legittima se si fondasse su una mera scelta organizzativa dell'amministrazione che intende utilizzare i dipendenti per compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita". La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 16 giugno 2005, n. 3153; V, 05 aprile 2005, n. 1534) ammette il riconoscimento delle differenze retributive, in base all'art. 29, co.
2 del DPR n. 761/1979, solo se ricorrono le seguenti tre condizioni: 1) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; 2) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; 3) l'organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità. Nella fattispecie esaminata dai giudici di Palazzo Spada è risultato che la dipendente interessata svolgeva una funzione che si concretava nella sostituzione del funzionario titolare del posto e non nell'esercizio di compiti propri di una posizione lavorativa costantemente non ricoperta in assenza di nomina del titolare, e, pertanto, alla stessa non spetta il pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte. Gesuele Bellini
Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1048 - Gesuele Bellini)

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