La procedura di assunzione degli invalidi civili iscritti nelle liste di collocamento, mediante selezione da parte della Pubblica Amministrazione, non è assimilabile alle procedure concorsuali e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Così ha concluso il Tar per la Puglia, Bari, sezione seconda, nella sentenza 6 marzo 2007, n. 624. La vicenda ha visto coinvolto un soggetto invalido civile al 50% che, dopo aver partecipato alle prove selettive per l'assunzione di otto commessi, presso la locale ASL, è stato giudicato non idoneo. Il Tar investito della causa - per cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - ha ritenuto che "la procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a.
degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall'amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art.63, comma 1, d.lgv. 165/2001". Il Collegio, richiamando conforme giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 27 maggio 1999, n.302) ha affermato che in tema di collocameto obbligatorio, debbono essere distinti due momenti ben precisi: 1) una prima fase di catattere puramente amministrativa, riguardante l'esame della condizione di invalidità, attraverso la quale si verificano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e posti in essere dalla pubblica amministrazione, per cui il lavoratore è titolare esclusivamente interessi legittimi; 2) una seconda fase, successiva all'accertamento delle menomazioni e quindi al riconoscimento dello status di invalido, che comporta l'esistenza di diritti soggettivi, in cui rileva l'individuo in rapporto diretto con la pubblica amministrazione e la "personalizzazione" della tutela costituzionale, che prevede il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e, pertanto, "il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento professionale a cui provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". In questo secondo momento, dunque, secondo il Collegio, essendo la causa petendi
costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, quale il diritto all'assunzione, la controversia spetta al giudice ordinario (Cass. SU n. 5806 del 1998; Cass. n. 5338 del 1993). Gesuele Bellini
Tar Puglia, Bari, seconda sezione, 6 marzo 2007, n. 624 - Gesuele Bellini

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: