L'impiegato in disponibilità, sebbene esonerato dal servizio, conserva il diritto allo stipendio. Non osta al riconoscimento di tale diritto il principio generale secondo il quale, essendo quel diritto legato dal nesso sinallagmatico con il diritto del datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa, mancando questa non sorgerebbe neppure il primo. Dalla parte del dipendente, invero, il contenuto tipico del rapporto di lavoro subordinato si concretizza nel dovere di porre ad esclusiva disposizione del datore di lavoro la propria attività lavorativa, oltre agli altri doveri nascenti dal rapporto contrattuale. Il sinallagma che giustifica la retribuzione, pertanto, sussiste anche quando, pur avendo il lavoratore messo a disposizione dell'Amministrazione la sua attività lavorativa, quella non se ne sia avvalsa ovvero, secondo altra formulazione dello stesso principio, se la mancata prestazione lavorativa è imputabile all'Amministrazione, spetta comunque al dipendente il trattamento retributivo (Consiglio di Stato, Decisione 7 ottobre 2002, n. 5273).

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