La compressione dei diritti difensivi dell'attore, che si determina qualora il convenuto notifichi l'istanza di fissazione dell'udienza subito dopo la notifica della comparsa di risposta -nonostante in tale comparsa abbia formulato istanze istruttorie - non è sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza medesima, poichè tale ipotesi non è contemplata dall'art. 8, comma V d. lgs. n. 5/2003. A tale lesione del contraddittorio potrà essere posto rimedio solo mediante l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 13, V comma d. lgs. cit.
Leggi la sentenza

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: