Rientrano fra le operazioni di credito agrario ex art. 43 del d. lgs. n. 385/93 anche quelle poste in essere da soggetti che non sono imprenditori ex art. 2135 c.c. e che riguardano attività solo connesse o collaterali rispetto a quelle agricole ivi comprese quelle dirette alla trasformazione ed alla manipolazione di prodotti agricoli (nel caso di specie legname).
Può riconoscersi la sussistenza del privilegio agrario ex art. 46 del d. lgs. n. 385/93 solo ove risulti da atto scritto l'esatta descrizione dei beni e dei crediti sui quali la prelazione è costituita.
Nel provvedimento

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