"In tema di separazione personale fra i coniugi l'articolo 156 c.c. attribuisce, al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Tale diritto in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica (da ultimo Cassazione, 18547/06; 14840/06). L'attribuzione dell'assegno richiede innanzitutto di accertare, sulla base delle prove offerte, il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio
in base al reddito complessivo; quindi di accertare se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo; in caso negativo di valutare comparativamente la posizione economica al momento della pronuncia della separazione e, ove la situazione del coniugo richiedente sia deteriore rispetto a quella dell'altro, di quantificare l'assegno in funzione tendenzialmente restitutoria, in suo favore, del tenore di vita suddetto". E' quanto hanno di recente osservato i giudici della Corte di Cassazione (Sent. n. 26835/06) precisando che "i relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi (Cassazione, 19291/05), tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione non viene meno il rapporto coniugale, con la conseguente condivisione dei benefici economici sopravvenuti (Cassazione, 2626/06; 18327/02)".

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