Con Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" (All. 1)in linea con le nuove disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e con la Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica - del 17 ottobre 2005 in materia di annullamento d'ufficio (All. 2). Sono soggetti al Regolamento tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto, attivati d'ufficio o su istanza di parte. L'esercizio del potere di autotutela presuppone necessariamente l'adozione di provvedimenti definitivi di competenza dell'Istituto, pienamente efficaci, dei quali, in funzione di riesame, si intende verificare la legittimità o la regolarità. In particolare, l'autotutela non riguarda le attività amministrative svolte prima dell'emanazione del provvedimento e connesse all'accertamento dei requisiti e della completezza della documentazione. LaPrevidenza.it,
Inps, Circolare 15.12.2006 n° 146

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