Si rammenta che nella ipotesi di più pignoramenti successivi nel tempo, l'importo aggredibile nella misura del quinto della indennità netta deve essere soddisfatto tenendo conto dell'ordine di precedenza di notifica all'INPDAP dei singoli atti e che ogni dichiarazione di quantità va integrata con l'indicazione della serie di pignoramenti precedenti. Si ritiene, inoltre, doveroso segnalare che l'Istituto nella qualità di terzo esecutato è obbligato al rispetto delle decisioni del giudice e, conseguentemente, ove l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore disponga per importi superiori al quinto, l'Istituto non ha legittimazione ad eventuale opposizione, dovendosi limitare ad eseguire l'ordinanza. LaPrevidenza.it
Inpdap, Nota Operativa 14.12.2006 n° 31

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