Il fatto che il marito si sobbarchi per intero il mutuo della casa in comproprieta' con la moglie non significa, in caso di separazione, che questo lo esenti dal mantenerla. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza della Prima sezione civile (26835) con la quale ha respinto il ricorso di Cristofaro L.C., divenuto questore nel 1996, che si era opposto al mantenimento dell'ex moglie Franca G., dalla quale si era separato nel '98, imostogli dalla Corte d'appello di Roma, nel dicembre 2002. Secondo la Suprema Corte, e' del tutto irrilevante che l'uomo pagasse 'interamente il mutuo sulla casa in compropieta'' con la moglie, perche' 'l'attribuzione dell'assegno richiede di accertare, sulla base delle prove offerte, il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio
in base al reddito complessivo; quindi di accertare se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo'. In caso negativo, 'di valutare comparativamente la posizione economica al momento della pronuncia della separazione e, ove la situazione del coniuge richiedente sia deteriore rispetto a quella dell'altro, di quantificare l'assegno in funzione tendenzialemente restitutoria, in suo favore, del tenore di vita'.

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