Perché possa ritenersi sussistente una società di fatto tra determinate persone fisiche ed una società semplice di cui le stesse sono unici soci, occorre che nell'ambito di tale società di fatto sia possibile distinguere nettamente le singole soggettività partecipanti e tali da esprimere una propria opinione di indirizzo utile a fondersi con le altre opinioni parimenti idonee a concorrere alla formazione pluralistica della volontà sociale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato la sussistenza di tale società di fatto ritenendo difficilmente ipotizzabili separate determinazioni espresse dalla medesima persona fisica ora nell'ambito della società semplice, al fine di determinare la volontà della società di fatto, ora autonomamente, quali soci insieme alla società semplice nella società di fatto che tutti li ricomprende)
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