Ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra puo' essere destinato a lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa. 2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.
Conferenza Unificata, Provvedimento 16.11.200

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