"L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'articolo 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione". Con questa motivazione la Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 23673/2006), confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha respinto il ricorso presentato dalla madre di due ragazze contro la decisione della Corte di appello che aveva revocato l'obbligo di mantenimento delle figlie gravante sull'ex marito a seguito del rifiuto di una delle figlie maggiorenni nei confronti delle proposte lavorative formulate dal padre.

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