Il decreto di nomina di amministratore di sostegno in commento riguarda una ragazza affetta da "lieve ritardo cognitivo" e "fragilità psicologica di fondo", che la rendono parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi. Considerata la condizione familiare della ragazza, la quale vive con la zia ed il cugino, non mantenendo da tempo contatti con la propria madre, peraltro inabilitata, il giudice tutelare di Reggio Emilia individua nell'amministrazione di sostegno
l'istituto più idoneo a garantire la necessaria assistenza alla ragazza. Ella, che pur frequenta regolarmente la scuola superiore ed è impegnata nel volontariato, non è pienamente in grado di provvedere ai propri interessi latu sensu, necessitando così di una figura che la possa assistere negli atti di natura patrimoniale e, soprattutto, possa costituire per lei una guida, in grado sostenerla nel processo di maturazione ed avviarla al mondo del lavoro. Pertanto, il Giudice tutelare ritiene di nominare amministratore di sostegno la persona affidataria della ragazza, attribuendo, svolto l'esame della situazione concreta, all' amministratore poteri di mera assistenza e fissando in cinque anni la durata dell'incarico. (Si ringrazia Altalex - Nota di Paolo Del Giudice) LaPrevidenza.it,
Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24.5.2006 - Paolo Del Giudice

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