La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8409/ 2006) ha stabilito che, in assenza di patto contrario, incombe all'alienante o disponente l'obbligo di curare l'ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici, richiedenti l'accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell'edificio. In presenza di contratto di locazione, pertanto, tale obbligo deve ritenersi incombere al locatore, quale proprietario o comunque titolare del potere di disposizione sulla cosa. Qualora tale certificato non sia ottenibile, si ha una situazione di grave inadempimento del locatore, a fronte della quale il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
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