Le contestazioni per le infrazioni al codice della strada che vengono recapitate a mezzo del servizio postale sono nulle se, pur essendo possibile, non vi è stata la contestazione immediata. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sentenza n.13774 del 20 settembre 2002) richiamando in merito la sua più recente giurisprudenza. L'accertata omissione dell'immediata contestazione, nonostante la ?provata possibilità della sua effettuazione?, spiega la Corte, incide sulla legittimità della successiva ingiunzione e ciò sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 200, 201 del codice della strada.

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