Il condomino esaspera? Lo si puo' insultare tranquillamente, anche 'a distanza di tempo': la sua reazione sara' classificata come risposta ad una 'provocazione'. La legittimazione alle offese al condomino maleducato arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a 250 euro di multa per ingiuria continuata a Giovanna D.L., una donna di Lanciano che, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva 'lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria dell'imputata stesa ad asciugare', a distanza di tempo era salita dai condomini e gliene aveva dette quattro. Immediata la denuncia di Stefano e Antonella D.B., ai quali il Giudice di pace
di Lanciano, nel maggio 2005, aveva dato ragione multando Giovanna per ingiuria continuata. Il caso e' finito inCassazione su ricorso della donna, la quale sosteneva di avere agito dietro provocazione per 'fatto ingiusto altrui'. La Quinta sezione penale ha giudicato il ricorso 'fondato' e ha cancellato la multa 'per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.'. Scrivono gli 'ermellini' nella sentenza
36084 che 'sussiste l'esimente quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante'. Nel caso in questione, da inserirsi tra le 'forti tensioni esistenti tra condomini', i supremi giudici affermano che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta della 'condotta negligente delle persone offese che lasciavano il loro cane libero di fare i suoi bisogni in balcone e di sporcare la sottostante biancheria dell'imputata, determinandone la pur scomposta reazione verbale', comunque giustificabile.

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