Come noto, le prestazioni di invalidità civile, al sessantacinquesimo anno di età, sono sostituite dalla pensione sociale (ora assegno sociale, dopo la legge 335/1995), ai sensi di quanto previsto dall'art.19 della legge 30.3.1971, n.118. Con riguardo ai limiti reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive, l'Istituto mantiene l'applicazione degli stessi criteri previsti prima del compimento dell'età, in conformità alle direttive del Ministero del lavoro, espresse con nota del 27.3.2000, secondo cui per gli invalidi civili ultrassessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile (v. Cass. SS.UU. n.10972/2001). In particolare, con la circolare n.86 del 27.4.2000, l'Istituto, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per l'accertamento o la verifica delle condizioni reddituali per gli ultrasessantacinquenni è quello percepito dagli interessati nell'anno precedente in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Inps, Messaggio 25.7.2006 n° 20930

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