(Cassazione penale, sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117)
L'art. 606 lett. e del c.p.p., secondo il testo rielaborato dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, prevede ora la proposizione del ricorso per cassazione per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Il fenomeno della "prova omessa o travisata, rilevante e decisiva" - osserva la corte - è stato correttamente collocato nel contesto del vizio motivazionale in quanto "inerente al tessuto argomentativo della ratio decidendi".
Il venir meno la regola preclusiva dell?esame degli atti processuali (fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell?elemento di prova) consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, che sia rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato.
In altri termini «il vizio di cosiddetta contraddittorietà processuale conseguente alla mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale o probatorio, non soggiace più al limite di ....leggi tutto....
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