Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 e pubblicato in data 11 agosto 2006 sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 86, affronta nel titolo III, tra le misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e recupero della base imponibile, all'articolo 36 bis ( misura per il contrasto del lavoro nero
e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro ) alcuni fenomeni che interessano direttamente l'attività del personale ispettivo dell'Istituto, nell'ambito della lotta al lavoro nero ed al recupero contributivo. L'articolo 36 bis, contenuto nella legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi, qualora non sia stata stabilita una data diversa nel corpo della legge, ha efficacia dal 12 agosto '06. Non essendo, fra l'altro, prevista una norma transitoria che regoli la successione delle disposizioni nel tempo, si ritiene che per le situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione, la regolamentazione applicabile è quella contenuta nell'art. 36 bis in discorso. Per le irregolarità indicate nel provvedimento in esame, punite con sanzioni amministrative, si applicano i principi contenuti nella legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni. In linea generale, salvo disposizione contraria indicata nella legge stessa, le violazioni costituenti illeciti amministrativi possono essere rilevate e contestate dagli organi ispettivi degli Enti preposti ai controlli fiscali, contributive e del lavoro.
(Inps, Circolare 13.10.2006 n° 111)

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