Il decreto legislativo n. 122 del 2005 , all'art. 1 lett. d), individua, innanzitutto, cosa debba intendersi con l'espressione ?immobili da costruire? (1), individuandoli in beni per i quali sia già stato richiesto il permesso di costruire; che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione non risulti essere ultimata, versando in stato tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
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