L'art. 149 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209) prevede la ?procedura di risarcimento diretto? dei danni derivanti dalla circolazione stradale, comunemente, ma nello stesso tempo impropriamente, denominata di ?indennizzo diretto?, come se l'avente diritto non potesse reclamare il pieno ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto. Di recente, con D.P.R. 18/7/2006 n.254 è stato emanato il regolamento attuativo di cui all'art.150 del codice e, proprio in questa nuova normativa, è rimarcato che l'impresa di assicurazione deve adoperarsi affinché il danneggiato consegua ?la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno? (art. 9, c.1). La procedura speciale in parola, rispetto a quella ordinaria contemplata dall'art.148, non trova, come tale, applicazione in ogni caso, bensì quando ricorrono determinati presupposti. In particolare, deve trattarsi di sinistro che si verifichi nel territorio della Repubblica italiana, tra due (e non più) veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità al conducente. Dal momento che la procedura di risarcimento diretto
, oltre ai danni al veicolo e ai danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ?si applica anche al danno alla persona subìto dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite previsto dall'art.139?, può accadere che lo stesso soggetto sia pure assistito da assicurazione sociale e che, per le inabilità riportate, abbia diritto ad ottenere prestazioni dall'Ente di previdenza. Ricorrendo questa ipotesi, e dunque, ove si profili un intervento dell'Inail, tanto il conducente-danneggiato che l'Istituto di assicurazione sociale devono rivolgersi ?all'impresa che ha stipulato il contratto
relativo al veicolo utilizzato?, ovvero la presenza dell'Inail esclude l'applicabilità della procedura di cui all'art.149 del codice? Questo ed altri interrogativi pone la nuova procedura speciale di risarcimento, con riguardo alla surroga dell'Inail, ed ai quali occorre tentare di dare una risposta. (Si ringrazia l'Avv. Calogero Lo Giudice)
Avvocato Calogero Lo Giudice

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