L'art. 36 bis della legge n° 248/2006 nel suo incipit enuncia un concetto normativamente abbastanza nuovo ma che trova riscontro soprattutto nella consapevolezza di quegli operatori che di frequente si trovano ad analizzare i fenomeni patologici collegati alle realtà produttive, consistenti nell'abbraccio stretto e inscindibile tra la ?sicurezza dei lavoratori? e la ?regolarità? del rapporto di lavoro, in settori a marcato rischio quali l'edilizia. Per il personale ispettivo che concretamente opera sul campo non è infatti infrequente accertare che il datore di lavoro che tendenzialmente non è incline al rispetto della normativa sulla sicurezza, è altrettanto riottoso nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dei lavoratori in materia di regolarità del rapporto di lavoro. Tant'è che, realisticamente, il lavoratore ?in nero? oltre a non essere registrato nei libri obbligatori e a non fruire di diritti, di prestazioni previdenziali o di ammortizzatori sociali (indennità di malattia, indennità di maternità, CIG, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, versamenti contributivi, diritto alla conservazione del posto di lavoro ecc.), è privato anche di una serie di istituti giuridici posti a tutela della sua sicurezza fisica quali, ad esempio, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e prevenzione, la dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Articolo di Luigi Damiano

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