Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: la quantificazione dell'assegno di mantenimento


"Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi". È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 14480/2006) specificando che "la quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (art. 156 comma 2, c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti". Nella stessa occasione la Corte è, poi, nuovamente intervenuta sul tema dell'affidamento rilevando che "in materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo ? nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante ? i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti il più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore".
(22/08/2006 00:00 - Autore: Silvia Vagnoni) - Cita nel tuo sito  | Commenti




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More RSS giuridici
Vedi ultimi commenti | Commenta questo articolo:
blog comments powered by Disqus

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012