Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur a seguito delle modifiche introdotte al codice di procedura civile con la novella di cui alla legge 80/05 e successive modifiche, deve ritenersi inapplicabile, quanto alla costituzione del Curatore, il sistema di preclusioni di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. potendo egli costituirsi anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal Giudice Delegato, senza necessità (al fine di proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio senza incorrere in decadenze) di provvedere a tale adempimento almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Leggi il provvedimento

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: