Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emesso un provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno scorso) concernente "Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche". Nel provvedimento, approvato il 21 giugno 2006, il Garante prescrive a tutti gli editori e ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni
telefoniche ai principi previsti nel decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nell'allegato 1 ("Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"). Quindi: garantire al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico; considerare legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti; evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; esigere il pieno rispetto della dignità della persona; tutelare la sfera sessuale delle persone, e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità delle persone.

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