La Cassazione 9812/2002 ha stabilito che l'improponibilità di questioni che non siano state dibattute nelle precedenti fasi del processo opera solo con riferimento a questioni che comportino una modificazione dei termini della controversia
La prima sezione civile della Corte di Cassazione (Sent. 9812 del 5 luglio 2002) ha stabilito che, nel giudizio di Cassazione, l'improponibilità di questioni che non siano state dibattute nelle precedenti fasi del processo opera solo con riferimento a questioni che comportino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle questioni la cui novità concerna i soli profili di diritto.

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