Premesso che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e/o paternità in favore delle/ei lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e le modalità previsti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli artt. 16 e ss. del sopracitato Testo Unico, la corresponsione dei suddetti trattamenti economici sarà effettuata dall'Istituto limitatamente a quei periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° aprile 2006, ancorchè riferibili ad eventi (parto o ingresso in famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data.Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame. LaPrevidenza.it, 24/05/2006
Inps, Circolare 23.5.2006 n° 76

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