In seguito alla legge 546/1987 dell' 01/01/1988 le lavoratici autonome hanno diritto all'indennità giornaliera, pari all'80% del salario convenzionale del settore di appartenenza, per tutte le giornate (escluse le domeniche ed i giorni festivi) per i 5 mesi corrispondenti al periodo di astensione obbligatoria (anche se non hanno nessun obbligo effettivo di astensione). In caso di parto prematuro, tuttavia, alle lavoratrici non era consentito di avere l'indennità per i 2 mesi precedenti il parto; successivamente, con il D.L. n. 151/2001, è stato stabilito che dal 27/04/2001 l'indennità spetta per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta (lo stesso diritto può essere riconosciuto per i casi precedenti al 27/04/01, eventualmente non prescritti). Il periodo ?post partum? inizia con il giorno successivo a quello del parto. Inoltre, con gli articoli 66, 67, e 68, dello stesso D.L., il diritto è stato esteso, dal 27/04/2001, anche alle imprenditrici agricole, le quali devono inoltrare la domanda direttamente all'INPS, correlata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione
contenente tutti i dati necessari per l'individuazione del rapporto di parentela madre/figlio. La domanda diventa opportuna solo dopo l'evento e deve essere presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno indennizzabile, prescrizione che può essere interrotta dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione..... (Si ringrazia il Patronato EPAS) LaPrevidenza.it, 17/05/2006
Scheda tecnica a cura del Patronato Epas

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