"Il comportamento omissivo non può essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenerlo sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, ma è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia e attenzione". È quanto ha di recente stabilito la Cassazione Penale (Sent. n.3380/2006) che, nel confermare le statuizioni dei giudici di merito, ha condannato un medico specialistico per avere questi, nel corso di due controlli mammografici, omesso di rilevare a carico della paziente chiari sintomi di un carcinoma mammario e per non aver disposto ulteriori e più approfonditi esami tecnici che avrebbero consentito una rapida individuazione del male, esponendo così la donna a grave pericolo di vita e ponendo i presupposti per un successivo intervento chirurgico di tipo demolitorio con conseguente necessità di cure chemioterapiche.

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