La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla rilevante questione del rinnovo del permesso di soggiorno in favore degli immigrati. La Corte, con la sentenza n.2417 del 3/2/2006 della Prima sezione civile (1),ha affermato che il permesso di soggiorno puo' essere concesso ad un cittadino extracomunitario anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di redditi da lavoro. Secondo la Suprema Corte ai fini del rilascio(o del rinnovo) è sufficiente che il cittadino straniero al momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' remunerativa. La Corte ha chiarito,in sentenza
, che 'la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi'. Un cittadino algerino era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno. La situazione si modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara che, nell'aprile del 2003, osservava come lo stesso avesse diritto al permesso di soggiorno
visto che 'da quattro mesi lavorava come operaio presso una ditta' e che era del tutto irrilevante il fatto che 'non avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001'. Contro il provvedimento si era opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario, entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi mentre non aveva dimostrato 'per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro'. Secondo la sentenza in commento,per il rilascio del permesso di soggiorno e' sufficiente che l'immigrato abbia iniziato una attivita' remunerativa, in quanto la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi.... LaPrevidenza.it, 27/04/2006
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 3.2.2006 n° 2417 - Mario Pavone

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