La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7815/2006) ha stabilito che in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 346/1998, deve ritenersi nulla la notifica di un verbale (nel caso specifico verbale di accertamento di violazione al codice della strada) mediante il deposito presso l'ufficio postale, senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti richiamato la sentenza n. 346/1998 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato ?«incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento»?.
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