Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 35, comma 5,della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2003), in particolare il terzo, quarto, quinto e sesto inciso della disposizione stessa, ed è posta in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione; che questa Corte, con la sentenza
n. 322 del 2005, si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità costituzionale di tale medesima norma, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli3, 35 e 36 della Costituzione, dichiarando non fondata la prospettata violazione dell'articolo 3 della Costituzione e inammissibile la dedotta violazione degli articoli 35 e 36 della Costituzione; che la suddetta norma era stata denunciata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento del personale docente rispetto al personale dirigente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cd. personale ATA) del comparto scuola, in ragione della previsione solo per il primo della risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del richiamato art. 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002; che il Tribunale di Parma prospetta, ex art. 3 della Costituzione
, identica censura, anche sotto il profilo di un'ingiustificata eccezione al più generale principio del diritto al lavoro, da cui discenderebbe l'impossibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro... LaPrevidenza.it, 06/04/2006
Corte Costituzionale, ordinanza 10.2.2006 n° 56

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