La Corte di Cassazione concede uno sconto di pena allo spacciatore, anche di quantitativi elevati di droga, che, colto da ravvedimento, si pente della 'strada sbagliata' intrapresa. Il caso, dice piazza Cavour, non puo' 'suscitare un particolare allarme sociale'. L'attenuante del fatto di lieve entita' e' stata cosi' concessa dalla Sesta sezione penale ad un 33enne dipendente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Alessandro M., sorpreso con '147, 2 grammi di cocaina per finalita' di cessione a terzi'. Per la Suprema Corte, legittimamente il giudice di merito ha accordato al giovane uno sconto di pena 'motivato con il ravvedimento dell'imputato che ha ammesso di avere tentato una strada sbagliata, ma non definitivamente sua'. Contro la riduzione della pena accordata nel marzo 2004 dalla Corte d'appello di Roma al giovane (2 anni e sei mesi di reclusione e 1500 euro di multa
contro i 3 anni e 8 mesi di reclusione oltre a 12 mila euro di multa inflitti dal Tribunale che aveva valutato l'attivita' del giovane propria di un pusher) si e' opposto in Cassazione la Procura presso la Corte d'appello della capitale, facendo notare che Alessandro M. non meritava le attenuanti, considerato l'elevato quantitativo di coca 'con un grado di purezza pari all'84%'. La Sesta sezione penale (sentenza 10934) ha respinto il ricorso della Procura e, allineandosi al giudizio di appello, ha annotato come 'i giudici di merito hanno ritenuto di trovarsi di fronte a un episodio di entita' lieve, considerato che il fatto posto in essere da un giovane, non gravato di precedenti specifici, per il quale l'attivita' di spaccio rappresentava un fatto occasionale e isolato, posto in essere, cioe' al di fuori da consorzi di persone o strutture associative organizzati, e tale comunque da non suscitare un particolare allarme sociale'

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: