Al riguardo occorre muovere dal dettato del combinato disposto dell'art.7 - ultimo comma - e dell'art. 42 - comma 1 - della legge 11.4.1955, n.379, in base al quale è stabilito che consegue il diritto alla pensione privilegiata l'iscritto che sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate nella lett.c e dal comma 2 dell'art. 33 del R.D. 680/1938, il quale, a sua volta, contempla la condizione di legittimazione al trattamento di pensione di che trattasi, quando per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, oppure quando a causa di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego. L'art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il rigore della formulazione dell'art. 33, circa il rapporto di causalità immediato tra servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio possa essere conseguita anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità, si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio... LaPrevidenza.it, 29/03/2006
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 13.10.2005 n° 618

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