La legge n° 6 del 9 gennaio 2004, emanata a conclusione dell'Anno Europeo per le persone disabili, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno in applicazione del principio ispiratore della nuova normativa laddove enuncia che "La legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente,? L'amministrazione di sostegno è un istituto evoluto e duttile, immaginato per fornire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti. Sino alla promulgazione della Legge 6/2004, infatti, per affrontare le primarie necessità di vita di un anziano colpito da ictus o affetto da morbo di Alzheimer, di un tossicodipendente o di un alcolizzato, di un portatore di handicap sensoriale, di una persona immobilizzata o di un malato terminale, l'ordinamento non prevedeva alcuno strumento giuridico efficace ed al contempo flessibile La legge,modificando il titolo XII del codice civile
ed introducendo una graduazione degli strumenti giuridici di tutela delle persone disabili ed un sistema più flessibile di riduzione della capacità d' agire, si è proposta l' obiettivo di aggirare gli inconvenienti, tuttora contenuti nella disciplina vigente a tutela delle persone incapaci di agire, e cioè l'interdizione e l' inabilitazione spesso sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto e con il limite evidente di non tenere in alcun conto il vasto spettro di casi di persone disabili che non presentano un livello di compromissione così severo come quello prescritto dall'art. 414 c. c.:? l'infermità deve essere tale da rendere la persona ?incapace di provvedere ai propri interessi?. La maggior parte delle persone disabili, infatti, non versa in condizioni così gravi e comunque non in modo permanente. Con l'introduzione dell' ?amministrazione di sostegno? è stato apportato un efficace rimedio a questi inconvenienti, ribaltando la direzione della tutela il cui oggetto primario non è più il patrimonio ma i bisogni e le necessità della persona disabile che riacquistano centralità, aprendo il campo alla tutela non solo degli infermi di mente ma di chiunque si trovi in una situazione momentanea di difficoltà nell'esercizio dei suoi diritti (art. 1; art. 404 c.c.): alcolisti; tossicodipendenti; disabili sensoriali, soggetti colpiti da ictus,etc (2). L'amministratore di sostegno,i base alla nuova legge, interviene in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione (es. compravendita immobili) o si affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione (es. locazioni), seguendo le prescrizioni del Giudice indicate nel decreto di nomina. L'ufficio di amministratore di sostegno, in ogni caso, non estingue la capacità del beneficiario di compiere da solo tutti gli atti ?necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana? (per esempio: acquistare beni di uso personale, come cibo e vestiti, riscuotere la pensione,etc.). L'istituto in parola,così come delineato dal Legislatore, rappresenta, dunque, una forma di protezione più riguardosa della dignità della persona in difficoltà rispetto all'antiquato e rigido strumento dell'interdizione (3). Va segnalato, ancora, che i poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile al fine di garantire una più intensa tutela non solo della persona disagiata ma anche dei terzi. In tale ottica assume rilievo una importante decisione del Tribunale di Modena (4), che ha riconosciuto che anche la tossicodipendenza è una forma di disabilità che comporta la mancata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi ed ha disposto la nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l'incarico di reperire al beneficiario un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla sua professionalità. Due nonni di una ragazza tossicodipendente, rimasta orfana e madre di due figli, hanno promosso ricorso al fine di chiedere un amministratore di sostegno per questa ragazza. Nella specie,i due anziani nonni avevano richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la propria nipote trentaseienne, tossicodipendente, lavoratrice part-time dal modestissimo stipendio e madre di due figli minori, nonché nuda proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare che la stessa aveva ereditato dai genitori, entrambi recentemente scomparsi I ricorrenti,dopo aver chiarito che la nipote era divorziata con due figli rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi,hanno motivato la propria richiesta a causa del comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili e talora occasionali ed a causa dell'uso abituale di sostanze stupefacenti. Su queste basi e sottolineato che l'improvvisa morte di entrambi i genitori della stessa avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all'attenzione del Giudice Tutelare l'assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona. Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto dall'ordinamento per l'assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non ha visto, ad oggi, l'attuazione di alcun incombente da parte dell'interessata. Il Tribunale, rilevato che, a seguito dell' esame della beneficiaria del provvedimento, è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle motivate e con statate, anomalie comportamentali patologiche,in uno stato di difficoltà grave e concreta, di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa ha ravvisato i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso e per la nomina di un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situa zione attuale esclude l'attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli atti di individuati nella parte dispositiva del provvedimento stesso. A conforto della decisione, il Giudice modenese ha ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 fosse, più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla attuale tossicodipendenza Inoltre, Il valente Magistrato ha affermato che la nomina di un amministratore di sostegno, fosse individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria),nella figura di un professionista di fiducia del Giudice Tutelare al fine di predisporre e realizzare un progetto di sostegno a tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata. In base alla decisione,quindi,una spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti può costituire,pertanto,una disabilità tale da escludere una equilibrata possibilità di attendere autonoma mente ai propri interessi con conseguente opportunità della nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l'incarico di reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla professionalità del beneficiario
NOTE
(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
(2)v. Altieri,Dall'inabilitazione all'amministratore si sostegno,in studioreginaaltieri.it
(3)v.Grillo in ?La Gazzetta del Mezzogiorno? del 28 dicembre 2004
(4)v. in calce Decreto del 08.02.2006,pubblicato da Anna T.Paciotti in studiolegalelaw.it
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